Nel Cantone Ticino vi sono 38 Circoli. In ogni Circolo vi è un Giudice di pace con un supplente. La sede del Giudice di pace è di regola nel capoluogo di ogni Circolo. Il periodo di nomina dei Giudici di pace è di sei anni. Sono eletti nei rispettivi circoli con il sistema della maggioranza assoluta. Come per tutte le altre autorità giudiziarie del cantone l'autorità di vigilanza sui Giudici di pace è il Consiglio della Magistratura. Le competenze del Giudice di Pace - autorità di conciliazione nelle controversie patrimoniali fino a un valore litigioso di fr. 5'000.-, con possibilità di sottoporre alle parti una proposta di giudizio, a esclusione delle procedure relative a servitù, locazione e affitto di abitazioni e di locali commerciali, parità dei sessi;
- giudica le cause patrimoniali fino a un valore litigioso di fr. 5'000.-, comprese quelle fondate sulla LEF (art. 31 cpv. 1 lett. c LOG);
- decide sull'istanza di divieto giudiziale secondo gli articoli 258-260 CPC e riceve l'opposizione.
Inoltre - nelle elezioni comunali, patriziali e consortili rilascio della Dichiarazione di fedeltà ai municipali, sindaci, presidenti e membri delle amministrazioni patriziali e consortili.
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